La Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 10917 del 18 maggio 2011) che si ha aliud pro alio solo (che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1498 c.c.) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta. Diversamente, si configura l’ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia.
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