Con l’introduzione del foro speciale esclusivo in favore del consumatore (originariamente introdotto dall’art. 1469-bis c.c. e poi trasferito nell’art. 33 del d.lgs. n. 205/2006) risulta ridotto l’ambito di applicabilità dell’originario foro speciale alternativo di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c., non regolando anche l’area attualmente coperta dal foro del consumatore, ma esclusivamente quella in...
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